Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
26 maggio 2016 

Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta
differenziata dei rifiuti urbani. (16A04762)

in Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2016, n. 146


 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE


  Vista la legge  28  dicembre  1995,  n.  549,  recante  «Misure  di 
 
razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che  ha  istituito  il

tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;

  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme

in materia ambientale», e in particolare la Parte Quarta, Titolo I;

  Visto l'art. 181, comma 1, lettera a), del decreto  legislativo  n.

152/2006 il quale stabilisce che «entro il 2020, la preparazione  per

il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo,  carta,

metalli,  plastica  e  vetro  provenienti  dai  nuclei  domestici,  e

possibilmente di altra origine, nella misura in cui  tali  flussi  di

rifiuti   sono   simili   a   quelli   domestici,   sara'   aumentata

complessivamente almeno al 50 % in termini di peso»;

  Visto l'art. 183, comma 1, lettera p), del decreto  legislativo  n.

152/2006 che definisce la raccolta differenziata come «la raccolta in

cui un flusso di rifiuti e' tenuto separato in base al tipo  ed  alla

natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico»;

  Visto  l'art.  184,  del  decreto  legislativo  n.   152/2006   che

classifica i rifiuti, secondo l'origine, in rifiuti urbani e  rifiuti

speciali;

  Visto il decreto 8 aprile 2008 del Ministro dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

28 aprile 2008, n. 99, recante «Disciplina dei centri di raccolta dei

rifiuti  urbani  raccolti  in  modo  differenziato,   come   previsto

dall'art. 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, e successive modifiche»;

  Vista  la  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio,  del  19  novembre  2008,  relativa  ai  rifiuti   e,   in

particolare, l'art. 11,  paragrafo  1,  che  istituisce  la  raccolta

differenziata dei rifiuti, ove essa sia fattibile sul piano  tecnico,

ambientale ed economico e al fine di soddisfare i  necessari  criteri

qualitativi per i settori di riciclaggio pertinenti;

  Vista la decisione della Commissione europea, del 18 novembre 2011,

che istituisce regole  e  modalita'  di  calcolo  per  verificare  il

rispetto degli obiettivi di  cui  all'art.  11,  paragrafo  1,  della

direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante  «Disposizioni  in

materia ambientale per promuovere misure di green economy  e  per  il

contenimento  dell'uso  eccessivo  di   risorse   naturali»,   e   in

particolare l'art. 32 che modifica l'art. 205 del decreto legislativo

n.  152/2006,  prevedendo  misure  per   incrementare   la   raccolta

differenziata;

  Rilevato che l'art. 205, comma 3-bis, del  decreto  legislativo  n.

152/2006, come modificato dalla legge n.  221/2015,  prevede  che  la

misura del tributo di cui  all'art.  3,  comma  24,  della  legge  n.

549/1995, e' modulata in base alla quota percentuale  di  superamento

del livello di raccolta differenziata;

  Rilevato che l'art. 205, comma 3-ter, del  decreto  legislativo  n.

152/2006, come modificato dalla legge n. 221/2015, stabilisce che per

la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di

raccolta differenziata raggiunto nell'anno precedente;

  Visto l'art.  205,  comma  3-quater,  del  decreto  legislativo  n.

152/2006, come modificato dalla legge n. 221/2015,  che  prevede  che

con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio

e del mare vengono definite le  linee  guida  per  il  calcolo  della

percentuale di raccolta differenziata dei  rifiuti  solidi  urbani  e

assimilati;

  Visto l'art.  205,  comma  3-quater,  del  decreto  legislativo  n.

152/2006, come modificato dalla legge n. 221/2015, che consente  alle

regioni  e  alle  Province  di  Trento  e  di  Bolzano  di  definire,

avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del  catasto

regionale dei rifiuti o di altro organismo pubblico che  gia'  svolge

tale attivita', con apposita deliberazione, il  metodo  standard  per

calcolare e verificare le percentuali di raccolta  differenziata  dei

rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte  in  ogni  comune  sulla

base delle citate linee guida;

  Sentite le regioni per il tramite della Conferenza delle regioni  e

delle province autonome;

  Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;


                              Decreta:

                               Art. 1

  1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 205,  comma  3-quater,  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono emanate  le  allegate

«Linee guida  relative  al  calcolo  della  percentuale  di  raccolta

differenziata  dei  rifiuti  solidi   urbani   e   assimilati»,   che

costituiscono parte integrante del presente decreto.

  
                                                           Allegato

                    LINEE GUIDA SUL CALCOLO DELLA

                       PERCENTUALE DI RACCOLTA

                 DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E

                             ASSIMILATI.


1. Finalita' ed ambito di applicazione.

    Le presenti linee guida forniscono indirizzi  e  criteri  per  il

calcolo della  percentuale  di  raccolta  differenziata  dei  rifiuti

urbani  e  assimilati  raggiunta  in  ciascun  comune,  al  fine   di

uniformare, sull'intero territorio nazionale, il  metodo  di  calcolo

della stessa.

    I  contenuti  delle  linee  guida   sono   da   intendersi   come

disposizioni  alle  quali  le  singole  regioni  si  attengono  nella

formulazione  del  proprio  metodo  per  calcolare  e  verificare  le

percentuali di raccolta  differenziata  ai  fini  del  raggiungimento

degli obiettivi prefissati dalla norma nazionale vigente.

    Il  principio  alla  base  del  documento  risiede  anche   nella

necessita' di creare un complesso  di  raccomandazioni  tecniche,  da

applicarsi in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, al fine

di rendere confrontabili, sia a livello  temporale  che  spaziale,  i

dati afferenti a diversi contesti territoriali.

    Per raccolta differenziata ai sensi  del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152, art. 183, comma 1, lettera p),  si  intende  «La

raccolta in cui un flusso di rifiuti e' tenuto separatamente in  base

al tipo  ed  alla  natura  al  fine  di  facilitarne  il  trattamento

specifico».

    La  raccolta  differenziata  rappresenta  lo  strumento   cardine

dell'economia circolare, perche' raccogliendo le singole frazioni  in

modo separato si contribuisce alla riduzione della pericolosita'  dei

rifiuti, si favorisce il trattamento specifico  e  la  valorizzazione

dei rifiuti che  diventano  risorse  e,  quindi,  un'opportunita'  di

sviluppo economico per il  Paese,  riducendo  al  contempo  l'impatto

complessivo sulla salute e sull'ambiente.

    In questo modo, la raccolta  differenziata  diventa  un'attivita'

propedeutica e necessaria alle  operazioni  di  preparazione  per  il

riutilizzo, riciclaggio e recupero  dei  rifiuti,  che  permettono  e

favoriscono il risparmio di risorse vergini.

2. Quadro normativo di riferimento.

    Il decreto legislativo  n.  152/2006  all'art.  205  individua  i

seguenti obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere  in  ogni

ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero in ogni comune:

      almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006;

      almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008;

      almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012.

    L'art. 1, comma 1108 della legge  27  dicembre  2006  n.  296  ha

disposto che «Al fine di realizzare rilevanti risparmi  di  spesa  ed

una piu' efficace utilizzazione delle risorse  finanziarie  destinate

alla gestione dei rifiuti solidi urbani, la Regione, previa  diffida,

provvede tramite un commissario ad acta a garantire il governo  della

gestione dei rifiuti a livello di ambito  territoriale  ottimale  con

riferimento a quegli ambiti  territoriali  ottimali  all'interno  dei

quali non sia  assicurata  una  raccolta  differenziata  dei  rifiuti

urbani pari alle seguenti percentuali minime:

      a) almeno il quaranta per cento entro il 31 dicembre 2007;

      b) almeno il cinquanta per cento entro il 31 dicembre 2009;

      c) almeno il sessanta per cento entro il 31 dicembre 2011.»

    La direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE prevede  all'art.  11,

paragrafo 2, lettera a) che, entro il 2020, la  preparazione  per  il

riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti  quali,  come  minimo,  carta,

metalli,  plastica  e  vetro  provenienti  dai  nuclei  domestici,  e

possibilmente di altra origine, nella misura in cui  tali  flussi  di

rifiuti  sono  simili   a   quelli   domestici,   siano   aumentatati

complessivamente almeno al 50% in termini di  peso.  Di  conseguenza,

per  promuovere  il  riciclaggio  di   «alta   qualita'»   (direttiva

2008/98/CE, art. 11, paragrafo 1) gli Stati membri  «istituiscono  la

raccolta differenziata dei rifiuti, ove essa sia fattibile sul  piano

tecnico, ambientale ed economico e al fine di soddisfare i  necessari

criteri qualitativi per i settori di riciclaggio pertinenti. Entro il

2015 la raccolta differenziata sara' istituita almeno per i  seguenti

rifiuti: carta, metalli, plastica e vetro».

    La direttiva 2008/98/CE, pur non prevedendo  target  di  raccolta

differenziata, richiede, dunque, che si proceda all'attivazione della

stessa e che  siano  conseguiti  obiettivi  di  preparazione  per  il

riutilizzo  e  riciclaggio  almeno  per  le  quattro  frazioni  sopra

indicate (carta, metalli, plastica e vetro).

    Tale direttiva  e'  stata  recepita  in  Italia  con  il  decreto

legislativo  3  dicembre  2010  n.  205,  di  modifica  del   decreto

legislativo n. 152/2006, che rafforza le indicazioni della  direttiva

in merito alla raccolta differenziata,  stabilendo  che  la  raccolta

differenziata deve riguardare almeno le seguenti frazioni:

      a. carta;

      b. metalli;

      c. plastica;

      d. vetro;

      e. ove possibile il legno.

    L'art. 205, comma 3-quater,  del  decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152, modificato dall'art. 32, della legge 28 dicembre  2015,

n.  221,  dispone  che  «La   Regione,   avvalendosi   del   supporto

tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale dei  rifiuti  o

di  altro  organismo  pubblico  che  gia'  svolge   tale   attivita',

definisce,  con  apposita  deliberazione,  il  metodo  standard   per

calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani

e assimilati raggiunte in ogni comune,  sulla  base  di  linee  guida

definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della

presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare. La Regione individua i  formati,  i

termini e le modalita' di rilevamento e trasmissione dei dati  che  i

comuni sono tenuti a comunicare ai fini  della  certificazione  della

percentuale di  RD  raggiunta,  nonche'  le  modalita'  di  eventuale

compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati  in  rapporto

alle percentuali da applicare.»

    Il comma 2 dello stesso  art.  32  recita:  «L'adeguamento  delle

situazioni pregresse, per  il  raggiungimento  delle  percentuali  di

raccolta differenziata come previste dalla vigente normativa, avviene

nel termine massimo di ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in

vigore della presente legge.»

    Il decreto 8 aprile  2008  del  Ministro  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare disciplina i centri di raccolta  dei

rifiuti urbani raccolti in modo differenziato elencando le  tipologie

di rifiuti che possono essere ivi conferiti.

    Si applicano le definizioni di cui agli articoli 183  e  218  del

decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  nonche'  i  criteri  di

classificazione dei rifiuti urbani di cui all'art. 184, comma 2 e, ai

fini  dell'attuazione  della  raccolta  differenziata   dei   rifiuti

organici, i criteri dell'art. 182-ter del medesimo decreto.

3. La raccolta differenziata: indirizzi metodologici generali.

    Viene di seguito descritto l'approccio metodologico da  adoperare

per il computo della raccolta differenziata e della produzione totale

dei rifiuti urbani.

    Ai fini del calcolo della percentuale di  raccolta  differenziata

sul  totale  dei  rifiuti  prodotti  devono  essere   considerati   i

quantitativi di rifiuti che rispondono ai seguenti requisiti:

      essere classificati come rifiuti urbani,  in  conformita'  alla

classificazione  dei  rifiuti  di  cui  all'art.  184   del   decreto

legislativo n. 152/2006, tramite attribuzione di uno dei  Codici  EER

di  cui  all'allegato  della  «Decisione  della  Commissione  europea

2000/531/CE e successive modifiche ed integrazioni,  o  come  rifiuti

assimilati agli urbani in base ad esplicita  previsione  dei  singoli

regolamenti comunali ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g;

      essere raccolti in modo separato rispetto  agli  altri  rifiuti

urbani e raggruppati in frazioni  di  cui  all'elenco  riportato  nel

paragrafo successivo, per essere avviati prioritariamente a  recupero

di materia.

    In particolare, ai fini del  calcolo  dell'ammontare  di  rifiuti

raccolti in modo differenziato, vengono prese  in  considerazione  le

seguenti frazioni:

      vetro, carta,  plastica,  legno,  metalli:  i  quantitativi  di

rifiuti di  imballaggio  o  di  altre  tipologie  di  rifiuti,  anche

ingombranti, costituiti da tali materiali raccolti  separatamente  ed

avviati  alla  preparazione  per  il  riutilizzo,  al  riciclaggio  o

prioritariamente al recupero di materia;

      multimateriale  (o  combinata):  i  quantitativi   di   rifiuti

derivanti dalla raccolta congiunta di piu' frazioni merceologiche  in

un unico contenitore;

      ingombranti   misti   a    recupero:    ingombranti    raccolti

separatamente dai rifiuti indifferenziati ed inviati  a  impianti  di

trattamento  finalizzati  al  recupero.  Nei  casi  in  cui  non  sia

disponibile il dato relativo alle quantita' destinate a operazioni di

riciclaggio/recupero, l'intero flusso deve essere escluso dal computo

della raccolta differenziata;

      frazione organica: costituita  dalla  frazione  umida  e  dalla

frazione verde proveniente dalla manutenzione di giardini e parchi;

      rifiuti da raccolta selettiva:  frazioni  omogenee  di  rifiuti

raccolti in modo  separato  al  fine  di  garantire  una  corretta  e

separata gestione delle stesse rispetto al  rifiuto  indifferenziato.

Si tratta di particolari tipologie di rifiuti pericolosi  e  non,  di

provenienza domestica, ad esempio farmaci, contenitori T/FC, vernici,

inchiostri ed adesivi che, anche qualora destinati allo  smaltimento,

vengono raccolti  separatamente  al  fine  di  garantire  una  chiara

riduzione di pericolosita' dei rifiuti urbani  e  di  facilitarne  un

trattamento specifico;

      rifiuti di apparecchiature elettriche ed  elettroniche  (RAEE):

sono compresi  tutti  i  rifiuti  da  apparecchiature  elettriche  ed

elettroniche di cui all'art.  4,  comma  1  lettera  l)  del  decreto

legislativo 14 marzo 2014, n. 49, avviati a trattamento adeguato;

      rifiuti di origine tessile: manufatti tessili di vario tipo (ad

esempio abiti, coperte, scarpe, tovaglie, asciugamani,  etc.)  e  gli

imballaggi tessili;

      rifiuti  da  spazzamento  stradale  a  recupero:   rifiuti   da

spazzamento raccolti separatamente  dai  rifiuti  indifferenziati  ed

inviati a impianti di trattamento finalizzati al recupero.  Nei  casi

in cui non sia disponibile il dato relativo alle quantita'  destinate

a operazioni di riciclaggio/recupero,  l'intero  flusso  deve  essere

escluso dal computo della raccolta differenziata;

      altre tipologie  di  rifiuti:  tipologie  di  rifiuti  raccolti

separatamente, come indicate al punto 4.2 dell'Allegato 1 del decreto

del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare

8 aprile 2008 «Disciplina dei centri di raccolta dei  rifiuti  urbani

raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1,

lettera mm)  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e

successive modifiche» che  specifica  le  tipologie  di  rifiuti  che

possono  essere   conferite   al   centro   di   raccolta   comunale.

Relativamente ai quantitativi massimi procapite conferibili si rinvia

a quanto disciplinato dai singoli regolamenti comunali.

    E' data facolta' alle Regioni,  di  conteggiare  nella  quota  di

raccolta differenziata, i rifiuti avviati a  compostaggio  domestico,

di prossimita' e di comunita'  che,  secondo  quanto  indicato  dalla

decisione 2011/753/EU recante «Regole e modalita' di calcolo  per  il

rispetto degli obiettivi di  riciclaggio  e  recupero  dei  rifiuti»,

rientra tra le operazioni di riciclaggio dei rifiuti.

    Si specifica che solo i  comuni  che  hanno,  con  proprio  atto,

disciplinato tale attivita' potranno inserire la  quota  relativa  al

compostaggio nella raccolta differenziata, poiche' ne e' garantita la

tracciabilita' e il controllo.

    Nel caso di compostaggio domestico, il quantitativo  in  peso  da

computare dal singolo comune, e' dato dal  risultato  della  seguente

formula:


                           PC =ΣVci *ps *4

dove

      PC = peso del compostaggio (Kg);

      ps = peso specifico della frazione organica pari a 500 Kg/m³;

      ΣVci = volume totale delle  compostiere  assegnate  dal  comune

(m³);

      4= numero massimo di svuotamenti annui.

    La scelta di tale fattore e' effettuata considerando che il tempo

di maturazione minimo del compost  e'  non  inferiore  a  90  giorni,

pertanto si ritiene opportuno determinare  in  4  il  numero  massimo

annuo degli svuotamenti.

    Per il compostaggio di prossimita' e di comunita' si  rimanda  al

decreto di attuazione dell'art. 183, comma  1,  lettera  qq-bis)  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato  dall'art.

38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

    Nell'ammontare del rifiuto urbano indifferenziato  prodotto  sono

da computare le seguenti tipologie di rifiuto:

      rifiuti indifferenziati (EER 200301);

      ingombranti avviati a smaltimento;

      rifiuti da spazzamento stradale avviati a smaltimento.

    Sono da considerarsi «frazioni neutre»:

      i rifiuti  derivanti  dalla  pulizia  di  spiagge  marittime  e

lacuali  e  rive  dei  corsi  d'acqua  in  quanto,   se   annoverati,

penalizzerebbero i comuni con particolare collocazione geografica;

      rifiuti cimiteriali.

    Al computo della percentuale di raccolta differenziata  non  sono

applicate correzioni di tipo demografico in quanto la percentuale  di

raccolta differenziata e' calcolata come rapporto tra quantitativi di

rifiuti raccolti e quantitativi totali di RU prodotti.

    I criteri includenti ed escludenti sono suscettibili di eventuali

modifiche ed integrazioni  che  si  dovessero  rendere  necessarie  a

seguito dell'entrata  in  vigore  di  nuove  normative  nazionali  in

materia di rifiuti o di novita' tecnologiche derivanti dal  progresso

tecnico e scientifico.


              Parte di provvedimento in formato grafico