RIFIUTI SPECIALI - TASSE E I TRIBUTI

RIFIUTI SPECIALI - TASSE E I TRIBUTI
“nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI, non si debba tenere conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”
[legge 27-12-2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), art. 1, comma 649 come modificato dall’art. 2, comma 1, lettera e), D.L. n. 16/2014

“il tributo non  è  dovuto  in  relazione  alle  quantità  di rifiuti assimilati che il produttore  dimostri  di  aver  avviato  al recupero”.
[legge 27-12-2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), art. 1, comma 661]



... L'art. 1, comma 649, primo periodo, legge n. 147/2013 stabilisce che nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto della aree ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
La norma, in sostanza, esonera le imprese dal pagamento sulle aree nelle quali si svolgono lavorazioni industriali o artigianali produttive di rifiuti speciali, poiché la presenza umana determina la formazione di una quantità non apprezzabile di rifiuti urbani assimilabili.
Conseguentemente, deve escludersi l’applicazione del prelievo sui rifiuti in relazione alle superfici specificamente destinate alle attività produttive, con la sola eccezione della parte occupata dai macchinari.
Il successivo terzo periodo, inoltre, attribuisce ai Comuni il compito di individuare, con regolamento, le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.
(...) Di conseguenza, si deve ritenere che i Comuni non hanno alcuno spazio decisionale in ordine all’esercizio del potere di assimilazione.
In conclusione, deve ritenersi che i magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti devono essere considerati esenti in quanto produttivi di rifiuti speciali, a prescindere dal contenuto dei regolamenti comunali.
Per le stesse ragioni sono escluse dall’ambito applicativo della TARI le aree scoperte che danno luogo alla produzione, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali non assimilabili, ove asservite al ciclo produttivo.
Da parte loro, i comuni sono chiamati a individuare le ulteriori superfici produttive di rifiuti speciali assimilabili ai quali si estende il divieto di assimilazione. A tal fine, il Dipartimento invita i Comuni a farsi parte promotrice di una serie di consultazioni con i rappresentanti delle categorie interessate per contenere il rischio di contenzioso.


vedi anche: I magazzini delle attività industriali non pagano la TARI/TARSU [IPSOA 11-12-2014]
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Con la nota n. 38997 del 9 ottobre 2014, il Dipartimento delle Finanze del MEF ha risposto ad un quesito posto da una società, che esercita attività industriale, relativo all'applicazione della TARI e della TARSU per quanto riguarda le superfici adibite allo stoccaggio di materie prime, i magazzini intermedi di produzione e i magazzini adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti.


TARI - Risoluzione n. 2/DF del 9 dicembre 2014 - TARI - Determinazione della superficie tassabile